Sul Supplemento ordinario n. 2 al Bollettino Ufficiale n. 35 del 19 luglio 2023 è stato pubblicato il Regolamento Regionale 13 luglio 2023, n. 5 recante “Modificazioni e integrazioni al Regolamento Regionale 18 febbraio 2015, n. 2 “Norme regolamentari attuative della legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1 (Testo unico Governo del territorio e materie correlate)“.
Il testo si compone di 17 articoli ed aggiorna il Regolamento Regionale n. 2/2015, anche alla luce delle più recenti modifiche intervenute a livello di normativa edilizia nazionale.
Tra le novità di maggiore interesse si segnalano le seguenti:
a) Con l’articolo 1, che modifica l’art. 7 del Regolamento 2/2015, si è previsto che per gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti il mantenimento del punto di contatto tra la preesistente e la nuova area di sedime debba mantenersi unicamente nell’ambito dello spazio rurale. Di conseguenza, si è disposto che all’interno degli altri insediamenti, ad esclusione di quelli di valore storico e culturale, l’area di sedime potrà essere modificata sia come forma che come superficie a condizione che la ricostruzione avvenga all’interno della superficie fondiaria di pertinenza.
b) All’articolo 2 vengono introdotte, tra le altre, modifiche al calcolo della Superficie utile coperta – SUC – rispetto a quanto previsto dall’art. 17 del Regolamento 2/2015. In particolare, per le zone agricole, il computo della SUC viene esteso anche ai piani seminterrati che eccedano la superficie del piano sovrastante o che costituiscano il solo piano dell’edificio. Al comma 5 dello stesso articolo, inoltre, intervenendo sul comma 3, lett. b) punto 1 del RR 2/2015, si dispone che non debbano essere conteggiate nel calcolo della SUC le verande e le serre solari non riscaldate che abbiano la superficie, riferita alle pareti esterne delle stesse, vetrata per almeno il 50%. La superficie delle verande e delle serre non può comunque superare il 30% della SUC del piano corrispondente.
c) All’articolo 3, modificando l’articolo 21 del R.R. 2/2015, viene esteso l’obbligo di presentazione della SCIA per la realizzazione delle piscine quali opere pertinenziali.
d) Con l’articolo 4, inoltre, si introducono alcune modifiche in materia di distanze tra edifici, di cui all’art. 23 del R.R. 2/2015. Tra queste, si segnala l’inserimento della lettera e bis) al comma 4 del citato articolo, con cui si fissa in metri lineari 8 la distanza tra edifici fuori terra di proprietà diversa di cui uno avente altezza non superiore a metri 2,40 e l’altro avente altezza superiore a quest’ultimo limite.
e) All’articolo 7, che sostituisce pressoché integralmente l’art. 34 del R.R. 2/2015, sono stati eliminati, tenendo conto anche delle osservazioni sollevate dalla nostra Associazione, i limiti minimi di potenza per gli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, tanto per gli edifici a destinazione residenziale che per quelli a destinazione produttiva, richiamando unicamente l’applicazione della norma nazionale di riferimento (art. 26 del D.Lgs. n. 199/2021). È stato peraltro previsto che l’obbligo di adeguamento intervenga anche nei casi di cambio di destinazione d’uso con aumento del carico urbanistico.
f) Da ultimo, si sottolinea che con l’articolo 9 si è provveduto ad aggiornare il costo unitario di costruzione dei nuovi edifici residenziali o ampliamento di quelli esistenti, disciplinato dall’art. 45 del R.R. 2/2015. Detto costo, parametro necessario ai fini della determinazione da parte dei Comuni del costo di costruzione, è stato incrementato da 326 a 411,60 €/mq., conseguentemente all’aumento del costo di costruzione degli interventi di edilizia residenziale pubblica, stabilito dalla DGR 1172 del 24/11/2021.
In allegato il testo del Regolamento Regionale 13 luglio 2023, n.5.