In data 29 dicembre 2022 sono stati sottoscritti da ANCE Perugia e ANCE Terni gli Accordi integrativi provinciali del settore delle costruzioni, rispettivamente delle province di Perugia e Terni, così come previsto dall’art. 38 del CCNL edilizia – industria e cooperative.
Con la stipula dei due accordi, vigenti dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2024, e allo stesso tempo di quello del settore dell’artigianato, si è raggiunto l’ambizioso traguardo di omogenizzare per l’intero comparto, a livello regionale, pressoché tutti i trattamenti contrattuali.
Nel trasmettere i testi di detti accordi per ogni opportuno approfondimento, si sottolineano gli aspetti di immediato interesse delle imprese.
CONTRIBUZIONE CASSA EDILE:
a) VESTIARIO: è stato reinserito per la provincia di Terni il contributo vestiario, già presente in provincia di Perugia, pari allo 0,15% sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3, dell’art. 24, del CCNL di settore.
Detto contributo non sarà dovuto dalle imprese che abbiano consegnato ai propri lavoratori gli indumenti da lavoro come verificato dai rappresentanti dei lavoratori e certificato tramite apposito accordo sindacale da trasmettere alla Cassa Edile di competenza.
b) APE: viene confermato il contributo APE, nella misura del 3,95%, calcolato sugli elementi della retribuzione di cui all’art. 23 del CCNL, in conformità a quanto stabilito dallo stesso CCNL del 3 marzo 2022 e dal successivo Accordo del 22 settembre 2022.
c) RLST: rimane confermato il contributo dello 0,20% per la provincia di Perugia e dello 0,10% per la provincia di Terni della retribuzione imponibile per le imprese che non abbiano il RLS e che, pertanto, sarebbero tenute al corrispondente contributo all’INAIL.
MENSA: le parti confermano integralmente la regolamentazione e le modalità di computo e di corresponsione dell’indennità sostitutiva di mensa precedentemente pattuite.
A decorrere dal 1° gennaio 2023 il valore dell’indennità di mensa viene fissato, per gli operai in € 5,60 giornaliere e € 0,70 orarie sulle ore effettivamente lavorate e per gli impiegati in € 6,00 giornaliere.
Restano, comunque assorbiti, fino a concorrenza, i trattamenti in atto presso le aziende per lo stesso titolo, fatte salve le condizioni di miglior favore.
La suddetta indennità, peraltro, previo accordo aziendale, potrà essere corrisposta attraverso l’attribuzione di un ticket elettronico.
EVR: l’elemento variabile della retribuzione, EVR, come previsto dall’art. 38 del CCNL, è un premio variabile correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività del settore delle costruzioni nella provincia. Le parti, entro il mese di dicembre di ogni anno si incontreranno per determinare la misura dell’EVR mediante una verifica effettuata sui seguenti quattro indicatori, identici per le province di Perugia e Terni e relativa ponderazione:
– numero dei lavoratori iscritti alla Cassa Edile: peso 20%;
– monte Salari denunciato alla Cassa Edile: peso 20%;
– ore denunciate alla Cassa Edile al netto delle ore integrate per mancanza di lavoro: peso 20%;
– massa salari su ore lavorate così come risultanti alla Cassa Edile: peso 40%.
Le parti, ai fini della determinazione dell’EVR, procederanno al raffronto dei quattro parametri territoriali su base triennale effettuando la comparazione dell’ultimo triennio di riferimento con quello immediatamente precedente.
Ai fini delle verifiche annuali ogni triennio, preso a base per il suddetto raffronto, slitterà di un anno. Ai fini dell’individuazione del triennio dovrà essere preso, quale ultimo anno di riferimento, quello che abbia disponibili tutti i dati relativi ai quattro indicatori consolidati.
Nell’ambito del raffronto, ai fini della determinazione dell’EVR, qualora dovessero risultare due dei suddetti parametri pari o positivi, l’EVR sarà comunque riconosciuto nella misura del 30%; nell’ipotesi in cui la somma delle incidenze ponderali dei suddetti due parametri, risultasse superiore al 30%, l’EVR sarà riconosciuto nella misura derivante da tale somma.
Nell’ipotesi di un numero superiore a due dei parametri pari o positivi, l’EVR sarà riconosciuto nella misura derivante dalla somma delle singole incidenze ponderali sino al 100% dell’EVR.
Dell’esito della verifica le Parti sociali, per il tramite delle Cassa Edile, provvederanno a dare informativa alle imprese onde consentire alle stesse di procedere al successivo calcolo a livello aziendale.
Determinata la percentuale a livello provinciale, a livello aziendale ogni impresa procederà al calcolo dei seguenti due parametri aziendali: 1) ore denunciate in Cassa Edile secondo le medesime modalità in atto a livello territoriale; 2) volume d’affari IVA così come rilevabile esclusivamente dalle dichiarazioni annuali IVA dell’impresa stessa presentate alla scadenza prevista per legge.
Nel calcolo dell’EVR dovrà tenersi conto dei suddetti indicatori con riferimento all’Azienda considerata nel suo complesso, al di là delle singole unità produttive dislocate a livello territoriale. L’impresa confronterà tali parametri dell’ultimo triennio aziendale con il precedente triennio aziendale di riferimento secondo le medesime modalità temporali sopra esposte per il calcolo provinciale.
Qualora i suddetti due parametri risultino entrambi pari o positivi, rispetto al triennio precedente, l’Azienda provvederà ad erogare l’EVR nella misura stabilita a livello provinciale. Laddove entrambi i parametri a livello aziendale risultassero negativi l’EVR non sarà erogato.
Laddove a livello provinciale fosse stata individuata una percentuale di EVR superiore al 30% o risultasse erogabile l’EVR nella misura piena (4%), l’impresa nelle condizioni di cui al periodo precedente erogherà il 50% della somma eccedente la predetta misura del 30%, attivando la seguente procedura: 1) l’impresa renderà un’auto dichiarazione sul non raggiungimento di uno o entrambi i parametri aziendali alla Cassa Edile competente territorialmente dandone comunicazione alle RSA o RSU ove costituire; 2) la Cassa Edile informerà con sollecitudine le OO. SS.LL. e se richiesto attiverà un confronto con le stesse per la verifica dell’autodichiarazione da effettuarsi comunque esclusivamente sulla base della dichiarazione annuale IVA dell’impresa stessa nonché della documentazione della Cassa Edile afferente le ore denunciate.
Le imprese di nuova costituzione dovranno erogare l’EVR nella misura del 4%. Ai fini della procedura di cui al comma precedente e fino al raggiungimento del parametro temporale del triennio, il confronto temporale sarà effettuato anno su anno e biennio su biennio.
L’elemento variabile avrà un tetto nella misura del 4%, come previsto dal CCNL, calcolato sui minimi di paga in vigore al 29 dicembre 2022.
Per ciò che concerne l’eventuale EVR da corrispondere nel 2023, la verifica del raggiungimento o meno dei parametri sopra richiamati avverrà nei prossimi giorni e l’esito di tale raffronto verrà comunicato con ogni sollecitudine.
MALATTIA: la prestazione a carico della Cassa Edile, uniformata tra le due province, prevede che in occasione della malattia del lavoratore, così come disciplinata dai precedenti contratti integrativi, relativamente ai primi 3 giorni venga riconosciuta per eventi di durata superiore a 4 giorni e fino a 12 giorni.
TRASFERTA: anche per ciò che concerne la trasferta è stata raggiunta l’omogenizzazione dei trattamenti tra le due province.
Dall’entrata in vigore dell’accordo, all’operaio comandato a prestare la propria opera in cantiere diverso da quello per il quale è stato assunto e situato in luogo distante oltre 2 km dai confini territoriali del comune dove ha sede il suddetto cantiere, verrà corrisposta una diaria del 10% calcolata sugli elementi retributivi di cui al punto 3 dell’art.24 del CCNL.
Detta diaria sarà del 12% nel caso di un cantiere distante oltre i 50 km dai confini territoriali del comune dove ha sede il cantiere di assunzione.
Si conferma, peraltro, l’applicazione di quanto previsto all’Allegato 6 al verbale di accordo del 3 marzo 2022 relativamente all’istituto della trasferta regionale, fatto salvo quanto espressamente previsto dalla normativa del Commissario Straordinario per la Ricostruzione post sisma 2016 Centro Italia.
Per quello che concerne poi i lavoratori adibiti al trasporto sul cantiere di loro colleghi di lavoro con mezzi dell’azienda, le ore di viaggio, arrotondate alla mezz’ora o all’ora superiore, dovranno essere compensate con una “indennità viaggio” pari all’intera retribuzione.
INDENNITA’ LAVORI IN GALLERIA: al personale addetto alla costruzione di gallerie di sezione particolarmente ristretta o con fronte di avanzamento distante oltre 1 Km (1.000 m), verrà corrisposta, per tutte le ore effettivamente prestate oltre tale distanza e in aggiunta alle indennità così come individuate al Gruppo B dell’art.20 del vigente CCNL, un’ulteriore indennità del 20%.
INDENNITA’ LAVORI ALTA MONTAGNA: con riferimento all’art.23 del CCNL, detta indennità è stata fissata nel 5%, da calcolarsi sulla paga base di fatto, sull’indennità di contingenza, sull’elemento economico territoriale e sull’indennità di settore, limitatamente ai lavori eseguiti oltre i 1000 m. sul livello del mare.
REPERIBILITA’: è stata, inoltre, introdotta una specifica indennità di reperibilità nel caso in cui l’azienda, chieda al dipendente di voler essere a disposizione fuori dal suo normale orario di lavoro.
In tale fattispecie sarà riconosciuta un’indennità, determinata in € 40,00 lordi, per ogni settimana intera di reperibilità, e, nel caso di reperibilità occasionale non organizzata settimanalmente, un’indennità giornaliera di € 6,00 lordi, dal lunedì al sabato, e di € 8,00 lordi per giornata festiva.
Si specifica poi che, in caso di chiamata o intervento sul luogo di lavoro, al lavoratore verranno rimborsate le spese di spostamento casa-lavoro e corrisposta la normale retribuzione.
PRESTAZIONI E PREMIALITÀ: il contratto integrativo prevede che con un ulteriore accordo, da sottoscrivere entro 60 giorni dalla stipula dello stesso, verranno definite modalità e criteri per l’erogazione delle prestazioni agli operai e della premialità alle imprese.
UNA TANTUM: da ultimo l’accordo prevede la corresponsione della somma di 180,00 €, a titolo di una tantum, ai lavoratori in forza dal 1° gennaio 2022, che nel corso dello stesso anno non abbiano percepito somme a titolo di EVR, in proporzione ai mesi lavorati.
L’una tantum non dovrà essere erogata, sia dalle imprese che nel corso dell’anno 2022 abbiano già provveduto a corrispondere ai propri dipendenti l’EVR, sia da quelle i cui parametri aziendali utili al calcolo dello stesso EVR, riferiti al raffronto del triennio 2019 – 2020 – 2021 con il triennio 2018 -2019 – 2020, risultassero negativi.
L’importo verrà erogato, per i lavoratori in forza, a partire da gennaio 2023 in rate mensili di 15,00 €, per i lavoratori, invece, che a qualsiasi titolo abbiano interrotto il rapporto di lavoro nel corso dell’anno 2022, l’una tantum, in relazione ai mesi lavorati, verrà accantonata presso la Cassa edile di competenza che provvederà – previa richiesta alle imprese interessate – alla erogazione agli aventi diritto sulla base di apposita regolamentazione da concordare tra le parti sociali entro 60 giorni dalla stipula dell’accordo in oggetto.