La misura, introdotta con la conversione del DL Infrastrutture, punta a sostenere la liquidità delle imprese. La sospensione può essere richiesta dall’appaltatore e non si applica agli interventi finanziati, anche in parte, dal PNRR
È in vigore la possibilità, per le stazioni appaltanti, di sospendere temporaneamente il recupero dell’anticipazione del prezzo nei contratti pubblici di lavori in corso di esecuzione.
La misura è prevista dall’articolo 1-bis del DL Infrastrutture 107/2026, introdotto dalla Legge 152 del 7 agosto 2026 di conversione del decreto, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 20 agosto ed entrata in vigore il giorno successivo.
La sospensione può essere concessa su richiesta dell’appaltatore, per il tempo strettamente necessario, nei limiti delle risorse disponibili e comunque non oltre il 31 dicembre 2026. Non si tratta quindi di un meccanismo automatico: spetta alla stazione appaltante valutare la richiesta presentata dall’impresa.
L’intervento riguarda il recupero dell’anticipazione disciplinata dall’articolo 125 del Codice dei contratti pubblici, normalmente effettuato attraverso trattenute progressive sugli stati di avanzamento dei lavori. La sospensione consente quindi all’impresa di disporre temporaneamente di maggiore liquidità durante l’esecuzione dell’appalto, rinviando il recupero delle somme anticipate.
La disposizione è stata introdotta per fronteggiare le difficoltà di approvvigionamento e gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, dei carburanti e dei prodotti energetici legati ai conflitti in corso in Medio Oriente.
Restano esclusi gli interventi finanziati, anche solo parzialmente, con risorse del PNRR.
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